ACF Associazione Commercialisti Ferrara
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Lo Statuto e gli Organi dell'Associazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:


CARION rag. Alberto - Presidente
LUCIANETTI rag. Paolo - Vice Presidente
BOLOGNESI dott. Marco - Tesoriere
FABBRI rag. Isabella - Segretario


PAGNONI rag. Beatrice - Consigliere
FABBRI rag. Laura - Consigliere
LIBANORE rag. Luca - Consigliere



IL COLLEGIO DEI REVISORI:

MARZOCCHI rag. Maria Rita - Revisore
CARASSITI rag. Lucio - Revisore
SGANZERLA dott. rag. Nadina -Revisore

LO STATUTO :


“ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI FERRARA”

STATUTO


***
TITOLO I^ - COSTITUZIONE E SCOPI.

ARTICOLO 1.
E' costituita un’associazione denominata “Associazione Commercialisti Ferrara”, più brevemente “A.C.F.”.
L’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2.
L’Associazione ha sede legale in Ferrara.

ARTICOLO 3.
L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e potrà aderire ad Organizzazioni Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali che abbiano le stesse caratteristiche di indipendenza.
L’Associazione non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 4.
L’Associazione ha i seguenti fini, scopi e compiti:
a) coordinare e promuovere tutte le attività ritenute utili e necessarie per un’efficace tutela e difesa della libera professione;
b) promuovere, con il rispetto delle norme di legge, iniziative tese all’emanazione, ratifica ed abrogazione di norme legislative riguardanti l’esercizio della libera professione;
c) prestare la propria attività consultiva ed operativa nei rapporti con le Autorità Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali, allo scopo di inserire propri rappresentanti in tutti gli Organi, Enti, Istituti ed Associazioni ove la loro presenza sia reputata utile per l’apporto della specifica competenza e per il prestigio e la difesa dell’Associazione;
d) coordinare e/o promuovere, manifestazioni, seminari, giornate di studio, convegni e pubblicazioni su argomenti attinenti la libera professione e su quelli di particolare interesse per la Categoria;
e) curare la formazione professionale degli iscritti, nonché dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti, nei principali settori di attività, istituendo corsi, seminari convegni ed incontri di studio e fornendo loro tutti quei servizi ritenuti utili ed opportuni per il migliore espletamento delle funzioni professionali; all’uopo potrà anche istituire e gestire un centro studi cui demandare tutte o parte delle attività sopra indicate ed eventuali altre annesse, connesse ed affini; potrà inoltre curare per il raggiungimento dello scopo di cui sopra, l’edizione di pubblicazioni anche periodiche su supporto cartaceo o magnetico o multimediale a carattere tecnico, giuridico, tributario, finanziario, economico ed informatico e comunque di interesse professionale e/o sindacale; nonché favorire ogni altra iniziativa tesa alla tutela ed all’aggiornamento professionale della Categoria;
f) curare e promuovere l’immagine e la comunicazione della Categoria attraverso i mass media ed anche avvalendosi di un proprio organo di stampa tradizionale e/o telematico;
g) procedere, nel caso non vi provveda la Federazione di Categoria delle Associazioni Provinciali dei Commercialisti dell’Emilia Romagna, alla nomina dei delegati partecipanti ai congressi elettivi dell’Organismo Nazionale di riferimento.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.

ARTICOLO 5.
Per conseguire i suoi fini, l’Associazione potrà assumere quella veste giuridica che fosse indicata dalla legge o dalla pubblica autorità nonché compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Gli iscritti sono impegnati a dare la massima collaborazione per il buon funzionamento dell’Associazione.

TITOLO II^ - ADERENTI.

ARTICOLO 6.
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Associati:
A – Associati ordinari;
B – Associati onorari.
Possono aderire all’Associazione nella categoria degli “Associati ordinari” tutti gli esercenti la libera professione in materie economico, giuridico, amministrative iscritti in Albi e/o Ordini professionali.
Il Consiglio Direttivo può consentire l’adesione nella categoria degli “Associati onorari” a persone benemerite che hanno svolto o svolgono attività attinenti alle finalità dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote associative annuali di iscrizione nelle singole categorie di Associati e potrà emanare apposito regolamento per disciplinare ulteriormente dette categorie.
L'adesione all’Associazione comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti. La domanda di adesione deve essere inoltrata alla sede legale dell’Associazione.
L’associato può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all’organo di cui il socio fa parte.
La qualifica di associato, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo dopo il pagamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, godono:
- del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- dell’elettorato attivo e passivo;
- del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

TITOLO III^ - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.
ARTICOLO 7.
Sono organi dell’Associazione:
a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO IV^ - ASSEMBLEA.

ARTICOLO 8.
L'Assemblea è costituita dagli iscritti all’Associazione.
Ogni Associato, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato; tuttavia nessun iscritto può avere la rappresentanza di più di 10 (dieci) associati. Gli iscritti che non hanno ancora versato, alla data dell'Assemblea, il contributo di adesione per l’esercizio in cui ha luogo l’Assemblea, potranno intervenire solamente in veste di uditori e non avranno diritto al voto né potranno essere eletti.
L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l’anno successivo, ed entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'Assemblea si riunisce a seguito di convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano almeno 20 (venti) iscritti; in questo caso il Consiglio Direttivo dell’Associazione dovrà convocare la riunione assembleare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire alternativamente con lettera, fax, e-mail o telegramma da inviarsi a tutti gli iscritti all’Associazione almeno cinque giorni prima della riunione, contenente luogo, ora della prima e seconda convocazione ed ordine del giorno da discutere.
L'Assemblea si riunisce nella sede dell’Associazione o altrove.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell’Assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9.
E' compito dell'Assemblea:
a) Approvare e modificare lo Statuto;
b) Esaminare e proporre linee di azione dell’Associazione;
c) Approvare i rendiconti annuali preventivo e consuntivo;
d) Nominare il Consiglio Direttivo;
e) Nominare il Collegio dei Revisori;
f) Deliberare la messa in liquidazione dell’Associazione;
g) La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10.
L’assemblea è valida in prima convocazione quando gli Associati presenti e rappresentati per delega raggiungono la metà più uno del numero degli Associati votanti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e rappresentati.
L’assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Per le delibere di cui ai punti a) e f) dell’articolo precedente occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti e rappresentati all’Assemblea.
Le delibere dell'Assemblea possono essere impugnate dagli iscritti entro trenta giorni mediante ricorso scritto da proporre al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo emette il proprio giudizio entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso, e se lo riterrà opportuno, riconvocherà l’Assemblea. L'opposizione alle delibere assembleari non sospende in ogni caso la validità delle stesse.

TITOLO V^ - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ARTICOLO 11.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a tredici membri, nominati dall’Assemblea tra gli iscritti all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo deve essere riunito di norma almeno una volta ogni quadrimestre e/o ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica entro quindici giorni dalla richiesta stessa.
La convocazione è fatta alternativamente con lettera, fax, e-mail o telegramma, inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano.
L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l'ora di inizio dei lavori e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
La riunione è valida anche in assenza delle formalità suddette qualora siano presenti tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del consigliere che nel corso di un anno solare sia risultato assente ingiustificato per almeno tre riunioni anche non consecutive.
Il Consigliere escluso, decaduto o dimissionario sarà sostituito da altro Consigliere eletto nella prima adunanza assembleare.
Nel caso in cui, a seguito di esclusione, decadenza o dimissioni venga a mancare il numero minimo di Consiglieri, dovrà essere convocata senza indugio l’Assemblea degli Associati per la nomina dei Consiglieri mancanti.

ARTICOLO 12.
Il Consiglio Direttivo é l'organo dell’Associazione al quale sono conferiti i più ampi poteri relativi allo svolgimento dell'attività, salvo quanto per Statuto è riservato all'Assemblea.
In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, il Consiglio Direttivo può:
a) istituire gli uffici dell’Associazione;
b) promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
c) emanare gli eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
d) valutare l'ammissione dei richiedenti e la loro eventuale esclusione per morosità o per comportamenti difformi, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione;
e) amministrare il patrimonio dell’Associazione e predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo annuali da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea, curandone il deposito presso la sede, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione;
f) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
g) prendere atto della eventuale decadenza dei componenti il Consiglio Direttivo;
h) deliberare l’eventuale esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo;
i) nominare, qualora non vi provveda la Federazione di Categoria delle Associazioni Provinciali dei Commercialisti dell’Emilia Romagna, delegati, rappresentanti e consiglieri presso qualsiasi istituzione pubblica o privata aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione, nonché delegati, rappresentanti e consiglieri presso gli organismi della categoria;
j) fissare, in funzione dei costi previsti per il funzionamento dell’Associazione dei Commercialisti contributi a carico degli iscritti;
k) versare la quota associativa all’Organismo Nazionale cui aderisce ed eventualmente alla Federazione di Categoria delle Associazioni Provinciali dei Commercialisti dell’Emilia Romagna;
l) deliberare l’eventuale assunzione ed il licenziamento di personale dipendente dell’Associazione;
m) promuovere azioni giudiziarie e deliberare di stare in giudizio per la difesa degli interessi di categoria e degli Associati.

ARTICOLO 13.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Delegato a rappresentare l’Associazione nel Consiglio Direttivo della Federazione di Categoria delle Associazioni Provinciali dei Commercialisti dell’Emilia Romagna. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le sue deliberazioni sono comunque prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'atto della votazione per gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza dell’Associazione spetterà al Vice Presidente.

TITOLO VI^ - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 14.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea anche al di fuori degli Associati.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall’Assemblea e, ove questa non vi abbia provveduto, dagli stessi membri del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare collegialmente e/o singolarmente le entrate, le spese e la gestione dei fondi ed il patrimonio dell’Associazione e che tutti gli atti amministrativi siano conformi allo Statuto ed alle delibere degli Organi dell’Associazione stessa.
Ha altresì il compito di partecipare all’esame ed alla discussione del rendiconto preventivo annuale e di quello consuntivo e di redigere, prima dell’Assemblea che deve approvarlo, una relazione sul rendiconto consuntivo.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII^ - ELETTORATO PASSIVO.

ARTICOLO 15.
I nominati alle cariche di cui al presente Statuto durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Delegato a rappresentare l’Associazione nel Consiglio Direttivo della Federazione di Categoria delle Associazioni Provinciali dei Commercialisti dell’Emilia Romagna può essere nominato per un massimo di due mandati consecutivi.
La scadenza del triennio coincide con la data dell'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto annuale dell’anno conclusivo del triennio.
Nel caso in cui un associato perda il diritto di essere iscritto all’Associazione, decade automaticamente dalle cariche in seno alla Associazione stessa.
Tutte le cariche sono gratuite. Ai nominati saranno rimborsate solo le spese sostenute nell'adempimento del mandato.

ARTICOLO 16.
L'appartenenza all’Associazione cessa:
a) per la perdita del requisito prescritto per l'ammissione all’Associazione;
b) per recesso che dovrà essere comunicato alternativamente mediante lettera, fax o e-mail inviata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello da cui ne decorreranno gli effetti;
c) per morosità;
d) per esclusione a seguito di comportamento difforme, che rechi danni materiali e morali all’Associazione.

TITOLO VIII^ - QUOTE CONTRIBUTIVE, PATRIMONIO, SCIOGLIMENTO E RINVIO.

ARTICOLO 17.
Le contribuzioni annuali all’Associazione devono essere versate dagli associati secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Qualora entro tale data non sia stato effettuato il versamento, l’iscritto inadempiente verrà messo in mora con delibera del Consiglio Direttivo e qualora non adempia nei termini fissati verrà escluso dall’Associazione a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera sarà comunicata all’iscritto alternativamente con lettera raccomandata, fax, e-mail o telegramma.

ARTICOLO 18.
Il patrimonio dell’Associazione é costituito dai contributi versati dagli iscritti, da lasciti, donazioni e altri proventi accettati dal Consiglio.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:
- il rendiconto preventivo almeno entro un mese prima dell’apertura dell’esercizio sociale;
- il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’ Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea che riporta all’ordine del giorno l’approvazione dei rendiconti, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia dei rendiconti stessi.
In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo verrà devoluto ad Associazioni aventi scopi affini od analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Per la gestione del patrimonio, l’Associazione instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o postale, con firma al Presidente, con possibilità di delega.

ARTICOLO 19.
L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea, con la maggioranza prevista nell’art. 10 che precede. L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 20.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ACF